tfs anche per medici veterinari del settore pubblico
Il Trattamento di fine servizio nel 2022 per gli statali e i dipendenti pubblici
Il Trattamento di fine servizio o Tfs viene erogato ai dipendenti statali ed è liquidato con tempi vicini ai due anni anche se nel 2022 i tempi si sono ridotti per permettere ai dipendenti pubblici di usufruire nel giro di pochi mesi un anticipo del Tfs, con importi fino a 45mila euro.
Il Tfs come detto è il Trattamento di fine servizio e rappresenta il Trattamento di fine rapporto Tfr dei dipendenti pubblici. Il Tfr viene, infatti, erogato a fine servizio (per dimissioni o al raggiungimento della pensione o al licenziamento) ai lavoratori dipendenti privati, mentre il Tfs viene erogato a fine servizio ai dipendenti statali. Cambia, dunque, il nome ma sono diverse anche e regole per l’erogazione del Tfs agli statali rispetto alle modalità di erogazione del Tfr ai dipendenti pubblici.
Come funziona Tfs agli statali
Il Tfs (Trattamento di Fine Servizio) agli statali e ai dipendenti pubblici è erogato, appunto, a fine servizio, così come accade per il Tfr dei lavoratori privati. In realtà i tempi previsti per la liquidazione del Tfs agli statali sono molto lunghi. Si può attendere, infatti, l’erogazione dell’importo del proprio Tfs fino a due anni successivamente al termine di fine servizio.
La liquidazione del Trattamento di Fine Servizio ai dipendenti pubblici impiega dai 12 o 24 mesi dal fine servizio, dipendente dal motivo per cui cessa il rapporto di lavoro: per raggiungimento dell’età pensionabile o di servizio o per dimissioni. L’erogazione avviene in un’unica soluzione quando l’importo è inferiore o uguale a 50mila euro; in due rate annuali se l’importo è compreso tra 50mila euro e inferiore 100mila euro la liquidazione del Tfs avviene in due rate, la prima rata pari a 50.000 euro e la seconda rata pari all’importo residuo.
Sono tre le rate annuali, nel caso in cui l’importo è superiore o pari a 100mila euro
Il sistema previdenziale del pubblico impiego ha subito profonde trasformazioni tese ad armonizzare e razionalizzare i diversi regimi previdenziali, fino all’ultimo intervento normativo con la legge 122/10 recante <<misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica>>. I destinatari della norma sono tutti quei dipendenti pubblici che sono di ruolo, non esclusi i medici veterinari, assunti precedentemente al 31 dicembre 2000 ma che sono ancora in servizio.
La legge ha cambiato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, innalzato l’età per le donne del pubblico impiego per l’accesso al pensionamento di vecchiaia ed introdotto una “finestra mobile” di 12 mesi per l’accesso a tutte le prestazioni pensionistiche ordinarie. Dal 2011 ai medici veterinari in regime di Tfs, si opera il trattamento di fine servizio secondo le indicazioni per il calcolo del Tfr, accantonando una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e delle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno lavorato. Per cui per i professionisti dipendenti, all’attualità in regime di Tfs, nel momento di cessazione dal servizio, sarà riconosciuto il diritto a un unico trattamento previdenziale, composto dalla somma di due aliquote: la prima quota quella relativa all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 calcolata con le regole del Tfs; la seconda quota quella relativa all’anzianità maturata dal 1 gennaio 2011 fino alla data di fine servizio, calcolata secondo le regole del Tfr.